Art. 13.
                        Chiusura settimanale
 
   1. E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura
settimanale determinato secondo le modalita'  della  legge  1  giugno
1971, n. 425 e con le esclusioni previste dalla legge stessa.
   2.   L'esercente  ha  facolta'  di  scegliere  un'ulteriore  mezza
giornata  di  chiusura  settimanale,  immediatamente  antecedente   o
successiva  alla  giornata  di  turno  di riposo obbligatorio, previa
comunicazione al Sindaco.