Art. 13. Chiusura settimanale 1. E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale determinato secondo le modalita' della legge 1 giugno 1971, n. 425 e con le esclusioni previste dalla legge stessa. 2. L'esercente ha facolta' di scegliere un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di riposo obbligatorio, previa comunicazione al Sindaco.