Art. 14.
                   Deroga all'obbligo di chiusura
 
   1. Il Sindaco, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 2,
comma 1,  puo'  consentire,  per  periodi  che  complessivamente  non
possono essere superiori a novanta giorni per ciascun anno solare, la
deroga  all'obbligo  di  chiusura  settimanale  di cui all'articolo 7
della legge 1 giugno 1971, n. 425, per i periodi dell'anno in cui  si
verificano eccezionali flussi turistici.
   2.  Analoghe  deroghe  possono  essere  concesse  per  avvenimenti
eccezionali non ricorrenti o per avvenimenti  a  carattere  nazionale
con  ripercussioni  a  livello locale o per armonizzare il sistema di
apertura dei pubblici esercizi con quelli del commercio al  dettaglio
in forma fissa o in forma ambulante.
   3.  Puo' essere prevista anche una deroga temporanea, per non piu'
di cinque giornate in un anno solare per  ciascun  esercente,  quando
ricorrono  particolari  festivita'  o  manifestazioni o per motivi di
interesse pubblico.