Art. 14. Deroga all'obbligo di chiusura 1. Il Sindaco, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 2, comma 1, puo' consentire, per periodi che complessivamente non possono essere superiori a novanta giorni per ciascun anno solare, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale di cui all'articolo 7 della legge 1 giugno 1971, n. 425, per i periodi dell'anno in cui si verificano eccezionali flussi turistici. 2. Analoghe deroghe possono essere concesse per avvenimenti eccezionali non ricorrenti o per avvenimenti a carattere nazionale con ripercussioni a livello locale o per armonizzare il sistema di apertura dei pubblici esercizi con quelli del commercio al dettaglio in forma fissa o in forma ambulante. 3. Puo' essere prevista anche una deroga temporanea, per non piu' di cinque giornate in un anno solare per ciascun esercente, quando ricorrono particolari festivita' o manifestazioni o per motivi di interesse pubblico.