Art. 16. F e r i e 1. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Sindaco predispone, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge in modo da garantire un adeguato livello del servizio per ciascun tipo di esercizio. 2. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.