Art. 16.
                              F e r i e
 
   1.  Al  fine  di  evitare  carenze  di servizio per gli utenti, in
particolare nei mesi estivi,  il  Sindaco  predispone,  nel  rispetto
delle procedure di cui all'articolo 2, comma 1, programmi di apertura
per  turno  degli  esercizi  di  cui  alla  presente legge in modo da
garantire  un  adeguato  livello  del  servizio  per  ciascun tipo di
esercizio.
   2. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico  mediante
l'esposizione,  con  anticipo  di almeno venti giorni, di un apposito
cartello ben visibile.