Art. 18.
                          Norme transitorie
 
   1.  Il  Sindaco,  entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente  legge,  deve  emanare  apposita  ordinanza  di
disciplina  degli  orari  dei  pubblici  esercizi,  nel  rispetto dei
criteri e delle procedure stabiliti dalla legge stessa.
   2. Fino  all'emanazione  dell'ordinanza  di  cui  al  comma  1  si
applicano  i  criteri  per la determinazione degli orari dei pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui  al  P.C.R.
28 maggio 1993, n. 743.
   3.  I  titolari di esercizi gia' in attivita' devono comunicare le
scelte relative  all'orario  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento comunale assunto in
applicazione della presente legge.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 settembre 1994
 
                               BOTTIN