Art. 18. Norme transitorie 1. Il Sindaco, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare apposita ordinanza di disciplina degli orari dei pubblici esercizi, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legge stessa. 2. Fino all'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 1 si applicano i criteri per la determinazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al P.C.R. 28 maggio 1993, n. 743. 3. I titolari di esercizi gia' in attivita' devono comunicare le scelte relative all'orario entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento comunale assunto in applicazione della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 14 settembre 1994 BOTTIN