Art. 2.
                     Orari dei pubblici esercizi
 
   1. Il Sindaco, sentite congiuntamente le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, l'azienda di promozione turistica e  le
associazioni    dei   consumatori   e   degli   utenti   maggiormente
rappresentative a livello nazionale ed operanti in ambito  regionale,
determina l'orario minimo e massimo nella fascia oraria compresa:
     a)  tra  le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo
per gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e  d)
della legge 25 agosto 1991, n. 287;
     b)  tra  le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo
per gli esercizi di  cui  alla  lettera  c)  del  medesimo  articolo;
qualora  si  tratti  di  sale  da ballo e locali notturni l'orario di
attivita' deve essere continuato.
   2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio deve  essere
compreso  tra  le  cinque  e le otto ore giornaliere, nel rispetto di
quanto disposto dal comma 1.
   3. L'orario massimo di attivita' non puo' superare:
     a) le ore 16 giornaliere, per gli esercizi di cui  alla  lettera
a), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;
     b)  le  20 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alle lettere
b) e d) di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;
     c) le 14 ore giornaliere, per gli esercizi di cui  alla  lettera
c) di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991.
   4. L'orario, nel rispetto del numero massimo di ore consentito per
le  singole  tipologie, per essere differenziato dal Sindaco per tipo
di esercizio e di servizio svolto, per zona e per periodi  dell'anno,
con  fissazione  di limiti anche piu' ristretti in relazione alle di-
verse esigenze.
   5. I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di  comunicare
preventivamente  al  Comune  l'orario  adottato che puo' essere anche
differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel
rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di  renderlo  noto  al
pubblico con l'esposizione di un apposito cartello, ben visibile.
   6. Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo
5  della legge n. 287/1991 ad apertura anche notturna, possono essere
autorizzati dal Sindaco, con le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  a
prorogare la chiusura fino al limite massimo fissato per la tipologia
di  cui  alla  lettera  c),  comma  1  dell'articolo 5 della legge n.
287/1991.