Art. 2. Orari dei pubblici esercizi 1. Il Sindaco, sentite congiuntamente le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'azienda di promozione turistica e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, determina l'orario minimo e massimo nella fascia oraria compresa: a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo per gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287; b) tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo per gli esercizi di cui alla lettera c) del medesimo articolo; qualora si tratti di sale da ballo e locali notturni l'orario di attivita' deve essere continuato. 2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio deve essere compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1. 3. L'orario massimo di attivita' non puo' superare: a) le ore 16 giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991; b) le 20 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alle lettere b) e d) di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991; c) le 14 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera c) di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991. 4. L'orario, nel rispetto del numero massimo di ore consentito per le singole tipologie, per essere differenziato dal Sindaco per tipo di esercizio e di servizio svolto, per zona e per periodi dell'anno, con fissazione di limiti anche piu' ristretti in relazione alle di- verse esigenze. 5. I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato che puo' essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello, ben visibile. 6. Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco, con le modalita' di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino al limite massimo fissato per la tipologia di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991.