Art. 3. Deroga per particolari periodi ed occasioni 1. Il Sindaco puo' autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura per tutte le tipologie di esercizi pubblici di cui alla presente legge, fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei periodi: a) dal 1 dicembre al 6 gennaio successivo, compreso; b) i 15 giorni precedenti il mercoledi' delle Ceneri; c) dal 1 al 25 agosto compreso; d) in occasione della festa patronale e per speciali manifestazioni locali. 2. Le limitazioni di orario di cui alla presente legge non si applicano nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno.