Art. 3.
             Deroga per particolari periodi ed occasioni
 
   1. Il Sindaco puo' autorizzare la protrazione dell'orario  massimo
di  chiusura  per tutte le tipologie di esercizi pubblici di cui alla
presente legge, fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei periodi:
     a) dal 1 dicembre al 6 gennaio successivo, compreso;
     b) i 15 giorni precedenti il mercoledi' delle Ceneri;
     c) dal 1 al 25 agosto compreso;
     d)  in  occasione  della  festa   patronale   e   per   speciali
manifestazioni locali.
   2.  Le  limitazioni  di  orario  di cui alla presente legge non si
applicano nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno.