Art. 4.
   Limiti agli orari e compatibilita' con l'inquinamento acustico
 
   1. Nella determinazione degli orari degli  esercizi  di  cui  alla
presente   legge   il   Sindaco  deve  assicurare,  all'esterno  come
all'interno  dei  locali,  il  rispetto  della  normativa  statale  e
regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in
via primaria la quiete pubblica.