Art. 4. Limiti agli orari e compatibilita' con l'inquinamento acustico 1. Nella determinazione degli orari degli esercizi di cui alla presente legge il Sindaco deve assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.