Art. 5.
           Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche
 
   1.   Limitazioni  agli  orari  possono  essere  disposte,  in  via
permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni  di
ordine  pubblico,  di  pubblica  sicurezza,  o  comunque di interesse
pubblico senza applicare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo
2.