Art. 6. Orario degli esercizi misti 1. Gli esercizi misti di ristorazione, di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 e di somministrazione di cui alla lettera b), comma 1 dello stesso articolo devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attivita' prevalente che deve essere preventivamente comunicata al Sindaco da parte del titolare dell'esercizio. 2. Gli esercizi misti muniti congiuntamente di autorizzazione per la somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre attivita' economiche devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attivita' e sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui e' prevista la chiusura per ciascuna specifica attivita'.