Art. 6.
                     Orario degli esercizi misti
 
   1. Gli esercizi misti di ristorazione, di  cui  alla  lettera  a),
comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 e di somministrazione
di  cui  alla  lettera  b),  comma  1  dello  stesso  articolo devono
applicare l'orario di apertura e  chiusura  corrispondente  a  quello
previsto  per  l'attivita' prevalente che deve essere preventivamente
comunicata al Sindaco da parte del titolare dell'esercizio.
   2. Gli esercizi misti muniti congiuntamente di autorizzazione  per
la  somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre
attivita' economiche devono osservare i limiti temporali previsti per
ciascuna attivita' e sospendere la somministrazione ovvero la vendita
dei relativi generi rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui  e'
prevista la chiusura per ciascuna specifica attivita'.