Art. 8. Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni 1. Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti e' consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall'articolo 2.