Art. 8.
        Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni
 
   1.  Nei  pubblici  esercizi  posti nelle aree di servizio lungo le
autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie e  di  autolinee,  di
aeroporti  e  di  autoporti  e'  consentita  la  somministrazione  di
alimenti  e  bevande  anche  al  di   fuori   di   quanto   stabilito
dall'articolo 2.