Art. 9. Orari di altri esercizi pubblici 1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli spacci degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all'articolo 2.