Art. 9.
                  Orari di altri esercizi pubblici
 
   1.  Nei  mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli
spacci  degli  enti  a   carattere   nazionale   le   cui   finalita'
assistenziali  sono  riconosciute  dal  Ministero dell'interno, nelle
scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, negli stabilimenti
militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del
fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei  propri
dipendenti  da  amministrazioni,  enti  o  imprese  pubbliche, non si
applicano le disposizioni sugli orari di cui all'articolo 2.