Art. 2.
           Modifica dell'articolo 24 della legge regionale
         31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni
 
   1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale  31  dicembre
1987, n. 67 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
   "2.  Tale  manifesto deve essere affisso per la durata di quindici
giorni continuativi negli albi delle Camere di commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  e  dei  comuni  della provincia, dandone
notizia sulla stampa locale".