Art. 3.
           Modifica dell'articolo 28 della legge regionale
         31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni
 
   1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale  31  dicembre
1987, n, 67 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Ai componenti il seggio elettorale spettano il rimborso delle
spese di viaggio con le modalita' stabilite per i dirigenti regionali
ed una indennita' forfettaria di  L.  150.000  lorde,  aumentata  del
cinquanta per cento per il Presidente".