Art. 3. Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni 1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n, 67 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Ai componenti il seggio elettorale spettano il rimborso delle spese di viaggio con le modalita' stabilite per i dirigenti regionali ed una indennita' forfettaria di L. 150.000 lorde, aumentata del cinquanta per cento per il Presidente".