Art. 4.
         Criteri e modalita' di erogazione dei finanziamenti
 
   1.  La  Giunta  regionale, annualmente e con propria deliberazione
fissa i criteri  di  priorita',  i  termini  di  presentazione  delle
domande  e  le  modalita'  da  seguire  per  istruire  le  domande di
finanziamento e determina le condizioni che disciplinano  i  rapporti
fra la Veneto Sviluppo S.p.a. e gli interessati.
   2.  La  Veneto  Sviluppo  S.p.a.  si  attiene alle direttive della
Giunta per la istruzione delle domande  e  per  la  formazione  della
graduatoria finalizzata alla erogazione dei finanziamenti.
   3.  La  Giunta  regionale approva con deliberazione la graduatoria
predisposta dalla Veneto Sviluppo S.p.a. e puo' esercitare,  in  ogni
momento, funzioni di controllo sulle procedure seguite e di vigilanza
sull'operato  della  Veneto  Sviluppo  S.p.a. nell'applicazione della
presente legge.