Art. 6.
                          Comitato tecnico
 
   1. E' istituito un comitato tecnico composto da:
     a)  il  direttore della Veneto Sviluppo S.p.a. o un suo delegato
che lo presiede;
     b) due dipendenti regionali in servizio presso  il  dipartimento
per il commercio ed i mercati con il livello funzionale non inferiore
all'ottavo designati dalla Giunta regionale;
     c)   tre   rappresentanti   dei   commercianti  designati  dalle
associazioni di categorie piu' rappresentative a livello regionale.
   2. Il comitato e' costituito  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale.
   3.  Le designazioni di cui alla lettera c) devono essere richieste
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della  presente  legge  ed
effettuate entro i successivi trenta giorni. In caso di mancate o in-
complete designazioni, il comitato e' istituito egualmente e funziona
con i componenti gia' insediati.
   4.  I componenti del comitato possono essere sostituiti in caso di
assenza o impedimento da supplenti nominati con le  stesse  modalita'
dei titolari.
   5.  Funge  da  segretario del comitato un funzionario della Veneto
Sviluppo S.p.a.
   6. Il comitato esprime validamente i propri pareri con la presenza
della maggioranza dei  componenti  assegnati  ed  a  maggioranza  dei
votanti.  In  caso  di  parita'  di voti prevale il voto espresso dal
presidente.
   7. Le spese di funzionamento del  comitato  sono  a  carico  della
gestione del fondo.