IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Autoservizi atipici
 
   1.  Gli  autoservizi atipici sono caratterizzati dalla prestazione
di servizio offerta in modo continuativo o periodico, con  itinerari,
orari  e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea
di viaggiatori individuabili sulla base di un  rapporto  preesistente
che  li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza
il servizio.
   2.  La  prestazione  del  servizio  e'  collegata  alla preventiva
stipulazione di un apposito contratto privato  di  trasporto  per  il
quale  non e' riconosciuto il carattere di pubblica utilita' da parte
degli enti competenti. L'onere del trasporto e' a totale  carico  del
committente.
   3.  I servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di
apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.
   4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto  titolari  di
concessioni  di  servizi  pubblici  di  linea  o di autorizzazione di
noleggio con conducente,  che  per  tale  attivita'  sono  tenute  ad
utilizzare  esclusivamente  autobus  immatricolati  per  i servizi di
linea o di noleggio.
   5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento  determinato
dal   Consiglio   regionale,  possono  rilasciare  autorizzazioni  al
noleggio di autobus con conducente ad uso  esclusivo  di  servizi  di
scuolabus,  effettuati  con  veicoli  di  colorazione  gialla  con la
scritta   "scuolabus"   ovvero   di   "veicoli    speciali    adibiti
esclusivamente    al    trasporto   disabili",   dotati   di   idoneo
equipaggiamento.