Art. 2.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  dell'articolo
44  dello  Statuto  ed  entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
veneta.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 settembre 1994
 
                               BOTTIN