Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, di nuova istituzione, con la denominazione "Contributo straordinario i favore degli eredi legittimi delle vittime campane della nave mercantile Lucina" e con la dotazione di lire 400 milioni, mediante prelievo dallo stanziamento di cui al capitolo 1030 della spesa che si riduce di pari importo.