Art. 2.
 
   1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si  fa
fronte  con  lo  stanziamento  di cui al capitolo 7842 dello stato di
previsione  della  spesa  per  l'anno  finanziario  1994,  di   nuova
istituzione,  con la denominazione "Contributo straordinario i favore
degli eredi legittimi delle vittime  campane  della  nave  mercantile
Lucina"  e  con  la  dotazione di lire 400 milioni, mediante prelievo
dallo stanziamento di cui al capitolo 1030 della spesa che si  riduce
di pari importo.