Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e' sostituito dai seguenti, fermo restando il godimento dei meccanismi incentivanti da parte di quei dipendenti le cui istanze sono state accolte: "2. Il fondo e' destinato ad incentivare interventi che consentano l'esodo del personale in servizio alla data del 30 marzo 1989 anche mediante forme di pensionamento anticipato. 2- bis. Puo' beneficiare dei meccanismi incentivanti il personale in servizio alla suddetta data e successivamente licenziato anche prima dell'entrata in vigore della presente legge che non sia stato immesso nei processi produttivi, o da licenziare per riduzione di posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione a condizione che entro la data del 31 dicembre 1992 detto personale abbia maturato quindici anni di contribuzione a qualsiasi titolo utile ai fini del collocamento in pensione".