Art. 3.
 
   1.  Il  comma  2  dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio
1991, n. 36, e' sostituito dai seguenti, fermo restando il  godimento
dei  meccanismi  incentivanti  da  parte  di  quei  dipendenti le cui
istanze sono state accolte:
   "2. Il fondo e' destinato ad incentivare interventi che consentano
l'esodo del personale in servizio alla data del 30 marzo  1989  anche
mediante forme di pensionamento anticipato.
   2-  bis. Puo' beneficiare dei meccanismi incentivanti il personale
in servizio alla suddetta data  e  successivamente  licenziato  anche
prima  dell'entrata  in vigore della presente legge che non sia stato
immesso nei processi produttivi, o da  licenziare  per  riduzione  di
posti   di   lavoro  che  comportino  processi  di  ristrutturazione,
accorpamento, fusione o liquidazione a condizione che entro  la  data
del  31 dicembre 1992 detto personale abbia maturato quindici anni di
contribuzione a qualsiasi titolo utile ai fini  del  collocamento  in
pensione".