Art. 3.
 
   1.  Il terzo comma, dell'art. 36, lettera c) della legge regionale
n. 8/89 e' cosi' modificato:
     c) l'acquisizione, di qualsiasi titolo, di immobili ricadenti in
centri  storici  e/o  la  loro  ristrutturazione  a  laboratorio  per
attivita'   dell'artigianato   tradizionale   ed   artistico  di  cui
all'allegato "A" alla presente legge, da cedere in  concessione  alle
cooperative   ed   ai   consorzi   artigiani,  nonche'  alle  imprese
individuali, attraverso stipula della convenzione di cui all'art. 28,
ottavo comma, della legge 22 ottobre 1976, n. 865.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 26 ottobre 1994
 
                               VERALDI