Art. 3. 1. Il terzo comma, dell'art. 36, lettera c) della legge regionale n. 8/89 e' cosi' modificato: c) l'acquisizione, di qualsiasi titolo, di immobili ricadenti in centri storici e/o la loro ristrutturazione a laboratorio per attivita' dell'artigianato tradizionale ed artistico di cui all'allegato "A" alla presente legge, da cedere in concessione alle cooperative ed ai consorzi artigiani, nonche' alle imprese individuali, attraverso stipula della convenzione di cui all'art. 28, ottavo comma, della legge 22 ottobre 1976, n. 865. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 26 ottobre 1994 VERALDI