Art. 2. 1. All'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 15, aggiungere il seguente secondo comma: Il consigliere sospeso a norma della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facolta', durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui all'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 14. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 26 ottobre 1994 VERALDI