Art. 2.
 
   1.  All'art.  1  della  legge  regionale  27  maggio  1994, n. 15,
aggiungere il seguente secondo comma:
   Il consigliere sospeso a norma della legge 18 gennaio 1992, n. 16,
e successive modificazioni ed integrazioni, ha facolta',  durante  il
periodo  di  sospensione, di continuare volontariamente il versamento
della contribuzione per l'assegno  vitalizio,  nella  misura  di  cui
all'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 14.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 26 ottobre 1994
 
                               VERALDI