IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   La   Regione   Piemonte,   sulla   base  degli  obiettivi  di
programmazione sociale, economica e sanitaria, promuove e disciplina:
    a) lo sviluppo ed il miglioramento  delle  attivita'  termali  ed
idropiniche,  delle  strutture  ricettive,  alberghiere  e  del tempo
libero collegate  alle  stazioni  termali,  degli  impianti  e  delle
attrezzature comple mentari al termalismo;
     b)  la  salvaguardia  e  la valorizzazione delle risorse idriche
minerali e termali;
     c) la tutela dell'assetto ambientale dei territori termali;
     d) l'utilizzazione delle risorse idriche minerarie e termali per
il teleriscaldamento;
     e) l'attivita' di ricerca, di coltivazione  e  di  utilizzazione
delle acque minerali e termali;
     f) il termalismo terapeutico.