IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, sulla base degli obiettivi di programmazione sociale, economica e sanitaria, promuove e disciplina: a) lo sviluppo ed il miglioramento delle attivita' termali ed idropiniche, delle strutture ricettive, alberghiere e del tempo libero collegate alle stazioni termali, degli impianti e delle attrezzature comple mentari al termalismo; b) la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse idriche minerali e termali; c) la tutela dell'assetto ambientale dei territori termali; d) l'utilizzazione delle risorse idriche minerarie e termali per il teleriscaldamento; e) l'attivita' di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali; f) il termalismo terapeutico.