Art. 10.
     Comitato tecnico consultivo per lo sviluppo del termalismo
 
   1. Al fine di esprimere il parere di cui all'art. 2 della presente
legge  e di acquisire proposte ed indicazioni per la diffusione della
pratica termale, e' istituito  dalla  Giunta  Regionale  il  Comitato
tecnico consultivo per lo sviluppo del termalismo.
   2. Il Comitato e' composto da:
     a)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  Associazioni degli
stabilimenti termali riconosciute a livello nazionale con sede  nella
Regione Piemonte;
     b)  un  rappresentante  per  ogni  Comune  sede  di stabilimenti
termali;
     c) tre esperti delle problematiche termali, di cui  uno  esperto
in idrologia medica, designati dalla Giunta Regionale;
     d)  un  direttore  sanitario operante negli stabilimenti termali
della Regione designato dalla Giunta Regionale.
   3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta Regionale
o da un Assessore delegato,  dura  in  carica  per  la  durata  della
legislatura.  Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
della Regione assegnato  ad  uno  degli  Assessorati  competenti  per
materia.