Art. 10. Comitato tecnico consultivo per lo sviluppo del termalismo 1. Al fine di esprimere il parere di cui all'art. 2 della presente legge e di acquisire proposte ed indicazioni per la diffusione della pratica termale, e' istituito dalla Giunta Regionale il Comitato tecnico consultivo per lo sviluppo del termalismo. 2. Il Comitato e' composto da: a) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni degli stabilimenti termali riconosciute a livello nazionale con sede nella Regione Piemonte; b) un rappresentante per ogni Comune sede di stabilimenti termali; c) tre esperti delle problematiche termali, di cui uno esperto in idrologia medica, designati dalla Giunta Regionale; d) un direttore sanitario operante negli stabilimenti termali della Regione designato dalla Giunta Regionale. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato, dura in carica per la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Regione assegnato ad uno degli Assessorati competenti per materia.