Art. 11. Valorizzazione sanitaria del termalismo 1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana direttive alle strutture sanitarie per la funzionale utilizzazione degli stabilimenti pubblici e privati, in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva o coadiuvante di trattamenti farmacologici e di ricovero di tipo ospedaliero. 2. Ferma restando la competenza prevista dall'art. 6, punto t) della legge 22 dicembre 1978, n. 833, in materia di riconoscimento delle proprieta' termali e minerali delle acque, nell'ambito delle indicazioni di cui al comma 1, la Regione fornisce ai presidi e servizi delle U.S.S.L. l'informazione necessaria alla corretta fruizione dell'assistenza termale e all'integrazione delle prestazioni termali con le altre prestazioni sanitarie.