Art. 11.
               Valorizzazione sanitaria del termalismo
 
   1.  Nell'ambito  degli  obiettivi e degli indirizzi previsti dalla
programmazione  sanitaria  nazionale  e   regionale,   il   Consiglio
Regionale,  su  proposta della Giunta Regionale, emana direttive alle
strutture   sanitarie   per   la   funzionale   utilizzazione   degli
stabilimenti  pubblici  e  privati,  in particolare nel settore della
riabilitazione delle  patologie  invalidanti,  nei  casi  in  cui  la
terapia  termale  risulti  validamente  sostitutiva  o coadiuvante di
trattamenti farmacologici e di ricovero di tipo ospedaliero.
   2. Ferma restando la competenza prevista  dall'art.  6,  punto  t)
della  legge  22  dicembre 1978, n. 833, in materia di riconoscimento
delle proprieta' termali e minerali delle  acque,  nell'ambito  delle
indicazioni  di  cui  al  comma  1,  la Regione fornisce ai presidi e
servizi  delle  U.S.S.L.  l'informazione  necessaria  alla   corretta
fruizione    dell'assistenza   termale   e   all'integrazione   delle
prestazioni termali con le altre prestazioni sanitarie.