Art. 12. Formazioni professionale 1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le competenze amministrative dello Stato determinate dalla legge 22 dicembre 1978, n. 833, art. 6, definisce i parametri ed i requisiti di formazione professionale del personale addetto agli stabilimenti termali. 2. I corsi di formazione professionale del personale addetto agli stabilimenti sono programmati dalla Regione, che puo' gestirli direttamente o a mezzo di altri Enti, con riferimento alle esigenze occupazionali degli stabilimenti stessi. 3. La Regione promuove inoltre corsi di riqualificazione e aggiornamento del personale con qualifica di operatore termale.