Art. 12.
                      Formazioni professionale
 
   1. Il Consiglio Regionale, su  proposta  della  Giunta  Regionale,
entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore della presente legge, fatte
salve le competenze  amministrative  dello  Stato  determinate  dalla
legge  22  dicembre  1978, n. 833, art. 6, definisce i parametri ed i
requisiti di formazione  professionale  del  personale  addetto  agli
stabilimenti termali.
   2.  I corsi di formazione professionale del personale addetto agli
stabilimenti  sono  programmati  dalla  Regione,  che  puo'  gestirli
direttamente  o  a mezzo di altri Enti, con riferimento alle esigenze
occupazionali degli stabilimenti stessi.
   3.  La  Regione  promuove  inoltre  corsi  di  riqualificazione  e
aggiornamento del personale con qualifica di operatore termale.