Art. 13.
                          Norma transitoria
 
   1.  In  fase  di  prima applicazione della legge le domande di cui
all'art. 8,  corredate  della  documentazione  prevista  all'art.  9,
devono   essere   presentate   entro   i  novanta  giorni  successivi
all'approvazione delle direttive di cui all'art. 2.