Art. 14.
                         Articolo finanziario
 
   1. Per le iniziative di cui alla  presente  legge  sono  istituiti
nello  stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di
cassa i seguenti appositi capitoli, recanti la denominazione:
     a) "Contributi in conto  interesse  per  interventi  finalizzati
alla  tutela,  valorizzazione  e  sviluppo  dell'industria termale in
Piemonte";
     b) "Contributi in conto capitale per  interventi  nell'industria
termale in Piemonte".
   2.  Agli  oneri di dotazione dei capitoli per l'esercizio 1994, si
provvedera' in sede di  variazione  al  bilancio  di  previsione  per
l'anno  1994.  Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
   3. Con legge  di  approvazione  dei  rispettivi  bilanci,  vengono
determinati gli stanziamenti relativi agli anni successivi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 3 ottobre 1994
 
                               BRIZIO