Art. 14. Articolo finanziario 1. Per le iniziative di cui alla presente legge sono istituiti nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa i seguenti appositi capitoli, recanti la denominazione: a) "Contributi in conto interesse per interventi finalizzati alla tutela, valorizzazione e sviluppo dell'industria termale in Piemonte"; b) "Contributi in conto capitale per interventi nell'industria termale in Piemonte". 2. Agli oneri di dotazione dei capitoli per l'esercizio 1994, si provvedera' in sede di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1994. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Con legge di approvazione dei rispettivi bilanci, vengono determinati gli stanziamenti relativi agli anni successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 3 ottobre 1994 BRIZIO