Art. 2. Programmazione degli interventi 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 10, approva le direttive generali per la programmazione degli interventi determinando: a) obiettivi e criteri di intervento; b) priorita' per tipi di intervento e per aree territoriali, con indicazione delle tipologie strutturali preferenziali e con particolare riferimento ai programmi che consentano la piena attuazione delle finalita' di tutela ambientale di cui alla lettera c) dell'art. 1.