Art. 2.
                   Programmazione degli interventi
 
   1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge il Consiglio Regionale, su  proposta  della  Giunta  Regionale,
sentito il Comitato di cui all'art. 10, approva le direttive generali
per la programmazione degli interventi determinando:
     a) obiettivi e criteri di intervento;
     b) priorita' per tipi di intervento e per aree territoriali, con
indicazione   delle   tipologie   strutturali   preferenziali  e  con
particolare  riferimento  ai  programmi  che  consentano   la   piena
attuazione  delle  finalita' di tutela ambientale di cui alla lettera
c) dell'art. 1.