Art. 3.
                       Iniziative ammissibili
 
   1. Per il perseguimento delle finalita'  indicate  all'art.  1  la
Regione sostiene i seguenti interventi:
     a)  ricerche  e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde
acquifere mineralizzate atte all'impiego termale,  nell'ambito  delle
disposizioni regionali e statali vigenti in materia;
     b)   costruzioni   di   nuove   captazioni,   razionalizzazione,
ristrutturazione e protezione delle opere esistenti di presa di acque
minerali e termali e di fanghi, realizzazione di  nuovi  impianti  di
adduzione,  canalizzazione  e  sollevamento dei fanghi nonche' quanto
altro necessario al razionale sfruttamento  delle  sorgenti  per  uso
termale;
     c)  costituzione  di  centri  di  documentazione  e  ricerca, in
collaborazione con  le  Universita'  ed  il  C.N.R.,  sulla  base  di
progetti  scientifici  finalizzati  a  valorizzare  ed approfondire i
diversi  aspetti  del  termalismo  terapeutico,  anche  al  fine   di
promuovere  la  diffusione della pratica termale a scopo preventivo e
riabilitativo;
     d) costruzione e miglioramento di stabilimenti termali, compresi
quelli     dotati     di     strutture     paratermali    quali    le
fisiochinesiterapiche, pneumoterapi che, talassoterapiche e  relative
attrezzature;
     e) costruzione e miglioramento di strutture ricettive a servizio
degli stabilimenti termali, ubicate nell'area termale;
     f)  costruzione  e  miglioramento di strutture per l'impiego del
tempo libero, compresi gli impianti sportivi e  ricreativi,  le  aree
verdi  attrezzate  e  le  strutture  congressuali, ubicate nelle aree
termali;
     g) iniziative per la commercializzazione dell'offerta termale  e
per  la promozione, atte a far conoscere le localita' termali insieme
al patrimonio naturalistico, storico,  artistico  e  culturale  della
zona;
     h)  corsi  di formazione e riqualificazione professionale per il
personale addetto alle cure termali;
     i) migliore utilizzo delle fonti termali ai fini  del  risparmio
energetico;
     l)  eliminazione delle barriere architettoniche in base a quanto
stabilito dalle leggi regionali e nazionali in materia.