Art. 3. Iniziative ammissibili 1. Per il perseguimento delle finalita' indicate all'art. 1 la Regione sostiene i seguenti interventi: a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale, nell'ambito delle disposizioni regionali e statali vigenti in materia; b) costruzioni di nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle opere esistenti di presa di acque minerali e termali e di fanghi, realizzazione di nuovi impianti di adduzione, canalizzazione e sollevamento dei fanghi nonche' quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti per uso termale; c) costituzione di centri di documentazione e ricerca, in collaborazione con le Universita' ed il C.N.R., sulla base di progetti scientifici finalizzati a valorizzare ed approfondire i diversi aspetti del termalismo terapeutico, anche al fine di promuovere la diffusione della pratica termale a scopo preventivo e riabilitativo; d) costruzione e miglioramento di stabilimenti termali, compresi quelli dotati di strutture paratermali quali le fisiochinesiterapiche, pneumoterapi che, talassoterapiche e relative attrezzature; e) costruzione e miglioramento di strutture ricettive a servizio degli stabilimenti termali, ubicate nell'area termale; f) costruzione e miglioramento di strutture per l'impiego del tempo libero, compresi gli impianti sportivi e ricreativi, le aree verdi attrezzate e le strutture congressuali, ubicate nelle aree termali; g) iniziative per la commercializzazione dell'offerta termale e per la promozione, atte a far conoscere le localita' termali insieme al patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale della zona; h) corsi di formazione e riqualificazione professionale per il personale addetto alle cure termali; i) migliore utilizzo delle fonti termali ai fini del risparmio energetico; l) eliminazione delle barriere architettoniche in base a quanto stabilito dalle leggi regionali e nazionali in materia.