Art. 4. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i Comuni, le Comunita' Montane, i Consorzi fra detti Enti, le Aziende e societa' termali, gli imprenditori privati che gestiscono direttamente impianti termali ed idropinici. 2. A parita' di condizioni tecnico economiche sono finanziati prioritariamente gli interventi promossi da Enti pubblici e da societa' termali a prevalente partecipazione pubblica.