Art. 4.
                        Soggetti beneficiari
 
   1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i
Comuni, le Comunita' Montane, i Consorzi fra detti Enti, le Aziende e
societa'   termali,   gli   imprenditori   privati   che   gestiscono
direttamente impianti termali ed idropinici.
   2.  A  parita'  di  condizioni  tecnico economiche sono finanziati
prioritariamente gli  interventi  promossi  da  Enti  pubblici  e  da
societa' termali a prevalente partecipazione pubblica.