Art. 5. C o n t r i b u t i 1. In osservanza al dispositivo di cui all'art. 4 la Regione puo' concedere contributi in conto interesse per le iniziative previste all'art. 3, punti a), b), c), d), e), f), i), l). 2. Tali contributi possono essere erogati entro i limiti e con le modalita' di seguito indicate: a) l'erogazione e' fissata in annualita' nella misura del 6% della spesa riconosciuta ammissibile fino ad un importo massimo di lire 3.500.000.000; b) e' esclusa qualsiasi variazione in aumento della spesa; e) qualora si tratti di opere o iniziative intrapre se da Comuni, Province, Unioni di Comuni, Consorzi, Comunita' Montane, ovvero da societa' a prevalente partecipazione pubblica, i contributi annuali possono essere elevati fino al 9% della spesa riconosciuta ammissibile fino ad un importo massimo di lire 3.500.000.000; d) la durata massima dei contributi e' fissata in anni 15; e) i contributi annuali possono essere corrisposti direttamente all'Istituto di Credito indicato dagli interessati, quale concorso interessi per i mutui contratti o da contrarre; f) i contributi possono essere corrisposti, dal momento dell'erogazione, direttamente ai richiedenti, in rate annuali posticipate. 3. Vengono inoltre ammesse a contributo in conto capitale le iniziative previste all'art. 3, punti g) e h). Tali contributi vengono concessi per un importo massimo di lire 250.000.000. l'erogazione viene effettuata all'atto dell'ammissione dell'iniziati va per un ammontare pari al 40% della spesa riconosciuta ammissibile; la parte residua viene eroga ta alla presentazione di dettagliato rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute.