Art. 5.
                         C o n t r i b u t i
 
  1.  In  osservanza al dispositivo di cui all'art. 4 la Regione puo'
concedere contributi in conto interesse per  le  iniziative  previste
all'art. 3, punti a), b), c), d), e), f), i), l).
   2.  Tali contributi possono essere erogati entro i limiti e con le
modalita' di seguito indicate:
     a) l'erogazione e' fissata in annualita'  nella  misura  del  6%
della  spesa  riconosciuta  ammissibile fino ad un importo massimo di
lire 3.500.000.000;
     b) e' esclusa qualsiasi variazione in aumento della spesa;
     e) qualora si tratti  di  opere  o  iniziative  intrapre  se  da
Comuni,  Province,  Unioni  di  Comuni,  Consorzi, Comunita' Montane,
ovvero da societa' a prevalente partecipazione pubblica, i contributi
annuali possono essere elevati fino al 9%  della  spesa  riconosciuta
ammissibile fino ad un importo massimo di lire 3.500.000.000;
     d) la durata massima dei contributi e' fissata in anni 15;
     e)  i contributi annuali possono essere corrisposti direttamente
all'Istituto di Credito indicato dagli  interessati,  quale  concorso
interessi per i mutui contratti o da contrarre;
     f)   i   contributi  possono  essere  corrisposti,  dal  momento
dell'erogazione,  direttamente  ai  richiedenti,  in   rate   annuali
posticipate.
   3.  Vengono  inoltre  ammesse  a  contributo  in conto capitale le
iniziative previste all'art.  3,  punti  g)  e  h).  Tali  contributi
vengono   concessi  per  un  importo  massimo  di  lire  250.000.000.
l'erogazione viene effettuata all'atto dell'ammissione  dell'iniziati
va per un ammontare pari al 40% della spesa riconosciuta ammissibile;
la  parte  residua  viene  eroga ta alla presentazione di dettagliato
rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute.