Art. 6. Cumulo dei benefici 1. I finanziamenti di cui alla presente legge non possono essere cumulati con altri finanziamenti concessi dallo Stato, dalla C.E.E. o da Enti pubblici per le medesime iniziative, fatte salve particolari ragioni di urgenza per le quali la Regione abbia riscontrato l'opportunita' dell'erogazione del contributo ai fini di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione degli interventi pubblici e facendone specifica previsione nel provvedimento di concessione del contributo o con atto successivo.