Art. 6.
                         Cumulo dei benefici
 
   1. I finanziamenti di cui alla presente legge non  possono  essere
cumulati con altri finanziamenti concessi dallo Stato, dalla C.E.E. o
da  Enti pubblici per le medesime iniziative, fatte salve particolari
ragioni  di  urgenza  per  le  quali  la  Regione  abbia  riscontrato
l'opportunita' dell'erogazione del contributo ai fini di garantire la
realizzazione   dell'iniziativa   anche   con   l'integrazione  degli
interventi   pubblici   e   facendone   specifica   previsione    nel
provvedimento di concessione del contributo o con atto successivo.