Art. 7.
                       Vincolo di destinazione
 
   1.  I  beneficiari  delle  agevolazioni  accordate  ai sensi della
presente legge per l'effettuazione delle opere  previste  all'art.  3
devono obbligarsi, mediante apposito vincolo da trascrivere presso la
Conservatoria  dei  registri  immobiliari, a mantenere la continuita'
della destinazione d'uso dell'immobile per la durata di 15 anni.
   2. Gli Enti pubblici possono assumere il vincolo di cui al comma 1
attraverso apposito atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli
o Assemblee.
   3. La non ottemperanza alle norme di cui al presente art. comporta
la decadenza dei contributi concessi e la restituzione  alla  Regione
di quelli gia' incassati, maggiorati degli interessi al tasso legale.