Art. 7. Vincolo di destinazione 1. I beneficiari delle agevolazioni accordate ai sensi della presente legge per l'effettuazione delle opere previste all'art. 3 devono obbligarsi, mediante apposito vincolo da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari, a mantenere la continuita' della destinazione d'uso dell'immobile per la durata di 15 anni. 2. Gli Enti pubblici possono assumere il vincolo di cui al comma 1 attraverso apposito atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli o Assemblee. 3. La non ottemperanza alle norme di cui al presente art. comporta la decadenza dei contributi concessi e la restituzione alla Regione di quelli gia' incassati, maggiorati degli interessi al tasso legale.