Art. 8. Modalita' di presentazione ed istruttoria delle domande 1. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate in carta legale alla Regione Piemonte entro il 30 novembre di ciascun anno, corredate della documentazione di cui all'art. 9. 2. L'eventuale ammissione al contributo e' disposta dalla Giunta Regionale, sulla base delle direttive di cui all'art. 2, entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Contestualmente e' fissato il termine per l'ultimazione delle iniziative, prorogabile, solo per motivi non imputabili ai richiedenti, con decreto del Presidente della Giunta Regionale. 3. La prima annualita' dei contributi di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e' liquidata a fine lavori previo accertamento della rispondente realizzazione dell'iniziativa finanziata. I contributi per le iniziative di cui all'art. 3, punti g) e h) della presente legge vengono erogati sulla base del disposto dell'art. 5, comma 3.