Art. 8.
       Modalita' di presentazione ed istruttoria delle domande
 
   1.   Le  domande  di  concessione  del  contributo  devono  essere
presentate in carta legale alla Regione Piemonte entro il 30 novembre
di ciascun anno, corredate della documentazione di cui all'art. 9.
   2. L'eventuale ammissione al contributo e' disposta  dalla  Giunta
Regionale,  sulla  base  delle direttive di cui all'art. 2, entro 180
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Contestualmente  e'  fissato  il  termine  per  l'ultimazione   delle
iniziative,   prorogabile,   solo   per   motivi  non  imputabili  ai
richiedenti, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
   3. La prima annualita' dei contributi di cui all'art. 5, commi 1 e
2 e' liquidata a fine lavori previo  accertamento  della  rispondente
realizzazione   dell'iniziativa   finanziata.  I  contributi  per  le
iniziative di cui all'art. 3, punti g)  e  h)  della  presente  legge
vengono erogati sulla base del disposto dell'art. 5, comma 3.