Art. 2. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossevare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 24 giugno 1994 DEL COLLE