Art. 2.
 
   All'onere  derivante  dall'applicazione  della   presente   legge,
valutato  per  l'anno  1994, in L. 900.000.000, si provvede, ai sensi
dell'art. 38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre  1977,
n.  81,  con  il fondo globale iscritto al cap. 324000 - partita n. 2
dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per l'esercizio 1993.
   Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1994  e'  iscritto lo stanziamento, in termini di sola competenza, di
L.  900.000.000  sul  cap.  082392  denominato  "Interventi  per   la
realizzazione  di  programmi  da  parte dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - G. Caporale - di Teramo".