Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1994, in L. 900.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - partita n. 2 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994 e' iscritto lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 900.000.000 sul cap. 082392 denominato "Interventi per la realizzazione di programmi da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - G. Caporale - di Teramo".