Art. 3.
 
   La presente legge e' dichiarata urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  "Bollettino
ufficiale  della  Regione".  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 6 luglio 1994
 
                              DEL COLLE