(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 31 dell'8 settembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale n. 58/93 e' sostituito dal seguente: Ai fini previsti dalla presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue: a) fiera: la manifestazione collettiva aperta al pubblico durante la quale viene svolta l'attivita' di vendita dei prodotti con consegna differita, salvo che si tratti di prodotti dell'artigianato, dell'agricoltura, di merci deperibili, di campioni di prova fuori commercio, ovvero di degustazioni o assaggi; b) mostra: la manifestazione collettiva che ha lo scopo di segnalare al pubblico le novita' e i pregi della produzione, con prevalente funzione di propaganda tecnica, scientifica ed economica, con esclusione della vendita; c) esposizione: la manifestazione collettiva anche non periodica, senza una diretta finalita' commerciale, volta a offrire al pubblico un panorama di livello tecnologico acquisito e dei progressi tecnici conseguiti dalle attivita' produttive. E' definita fiera generale quella aperta a diversi settori merceologici, specializzata quella aperta a un solo settore di attivita' economica. E' definita fiera - merce o fiera - mercato quella autorizzata alla vendita con consegna immediata dei prodotti esposti; fiera campionaria quella che espone solo campioni finiti o semilavorati sui quali si effettua la contrattazione. Alle manifestazioni previste nei commi precedenti possono partecipare i produttori ovvero i loro rappresentanti o agenti iscritti come tali alla Camera di commercio, i grossisti, i concessionari, i distributori alle imprese commerciali al minuto, gli operatori dell'antiquariato e dei radioamatori e gli enti pubblici. Nelle manifestazioni riservate esclusivamente agli operatori dei settori interessati e non aperti al pubblico, e' ammesso l'acquisto con asportazione immediata dei prodotti.