(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 31
                       dell'8 settembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2  della  legge  regionale  n.  58/93  e'  sostituito  dal
seguente:
   Ai  fini  previsti  dalla  presente   legge,   le   manifestazioni
fieristiche sono classificate come segue:
     a)  fiera:  la  manifestazione  collettiva  aperta  al  pubblico
durante la quale viene svolta l'attivita' di vendita dei prodotti con
consegna differita, salvo che si tratti di prodotti dell'artigianato,
dell'agricoltura, di merci deperibili, di  campioni  di  prova  fuori
commercio, ovvero di degustazioni o assaggi;
     b)  mostra:  la  manifestazione  collettiva  che  ha lo scopo di
segnalare al pubblico le novita' e  i  pregi  della  produzione,  con
prevalente  funzione di propaganda tecnica, scientifica ed economica,
con esclusione della vendita;
     c)  esposizione:  la   manifestazione   collettiva   anche   non
periodica,  senza  una diretta finalita' commerciale, volta a offrire
al pubblico un  panorama  di  livello  tecnologico  acquisito  e  dei
progressi tecnici conseguiti dalle attivita' produttive.
   E'  definita  fiera  generale  quella  aperta  a  diversi  settori
merceologici, specializzata  quella  aperta  a  un  solo  settore  di
attivita' economica.
   E'  definita  fiera  -  merce o fiera - mercato quella autorizzata
alla vendita con  consegna  immediata  dei  prodotti  esposti;  fiera
campionaria quella che espone solo campioni finiti o semilavorati sui
quali si effettua la contrattazione.
   Alle   manifestazioni   previste   nei  commi  precedenti  possono
partecipare i  produttori  ovvero  i  loro  rappresentanti  o  agenti
iscritti   come  tali  alla  Camera  di  commercio,  i  grossisti,  i
concessionari, i distributori alle imprese commerciali al minuto, gli
operatori dell'antiquariato e dei radioamatori e gli enti pubblici.
   Nelle manifestazioni riservate esclusivamente agli  operatori  dei
settori  interessati  e non aperti al pubblico, e' ammesso l'acquisto
con asportazione immediata dei prodotti.