Art. 6. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 10 agosto 1994 DEL COLLE