Art. 2.
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato per l'anno 1994 in L. 350.000.000, si provvede  introducendo
le  seguenti  variazioni in termini di competenza e cassa nello stato
di previsione della spesa del  bilancio  per  il  medesimo  esercizio
finanziario:
   (Omissis).