IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: At. 1. Finalita' 1. Al fine di salvaguardare l'esistenza e di favorire l'insediamento delle specie appartenenti alla fauna selvatica in pericolo di estinzione o di eccezionale interesse scientifico e naturalistico, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in favore di agricoltori e allevatori per concorrere al risarcimento dei danni cagionati da tali specie nel territorio regionale. Art. 2. Individuazione delle specie 1. Sono ammessi al contributo, ai sensi della presente legge, esclusivamente i danni al patrimonio zootecnico, alle colture ed ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento causati da esemplari appartenenti alle seguenti specie: a) orso bruno (Ursus arctos); b) lince (Lynx Iynx); c) lupo (Canis lupus); d) sciacallo dorato (Canis aureus); e) aquila reale (Aquila chrysaetos). 2. L'elenco di cui al comma 1 puo' essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore competente, qualora venga riscontrata la presenza nel territorio regionale di altre specie con le medesime caratteristiche di cui all'art. 1.