IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               At. 1.
                              Finalita'
 
   1.  Al  fine  di   salvaguardare   l'esistenza   e   di   favorire
l'insediamento  delle  specie  appartenenti  alla  fauna selvatica in
pericolo di estinzione  o  di  eccezionale  interesse  scientifico  e
naturalistico, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere
contributi  in  favore  di agricoltori e allevatori per concorrere al
risarcimento dei  danni  cagionati  da  tali  specie  nel  territorio
regionale.
 
                               Art. 2.
                     Individuazione delle specie
 
   1.  Sono  ammessi  al  contributo,  ai sensi della presente legge,
esclusivamente i danni al patrimonio zootecnico, alle colture  ed  ai
beni   utilizzati   per  l'esercizio  dell'attivita'  agricola  o  di
allevamento causati da esemplari appartenenti alle seguenti specie:
     a) orso bruno (Ursus arctos);
     b) lince (Lynx Iynx);
     c) lupo (Canis lupus);
     d) sciacallo dorato (Canis aureus);
     e) aquila reale (Aquila chrysaetos).
   2.  L'elenco  di  cui al comma 1 puo' essere integrato con decreto
del Presidente della Giunta  regionale,  previa  deliberazione  della
Giunta  stessa,  su proposta dell'Assessore competente, qualora venga
riscontrata la presenza nel territorio regionale di altre specie  con
le medesime caratteristiche di cui all'art. 1.