Art. 3. Domande ed istruttoria 1. Le domande vanno presentate a cura degli interessati al Servizio della caccia e della pesca entro dieci giorni dal verificarsi del danno, previa tempestiva denuncia da comunicarsi al medesimo Servizio, a pena di decadenza, entro tre giorni dall'evento. 2. L'istruttoria delle domande e' svolta dal Servizio della caccia e della pesca che puo' avvalersi, ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno, dell'Osservatorio faunistico e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio. 3. I provvedimenti di accertamento, valutazione e liquidazione dei danni sono emanati dal Direttore del Servizio della caccia e della pesca, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.