Art. 3.
                       Domande ed istruttoria
 
   1.  Le  domande  vanno  presentate  a  cura  degli  interessati al
Servizio  della  caccia  e  della  pesca  entro  dieci   giorni   dal
verificarsi  del  danno, previa tempestiva denuncia da comunicarsi al
medesimo Servizio, a pena di decadenza, entro tre giorni dall'evento.
   2. L'istruttoria delle domande e' svolta dal Servizio della caccia
e della pesca che puo' avvalersi, ai fini dell'accertamento  e  della
quantificazione    del    danno,   dell'Osservatorio   faunistico   e
dell'Ispettorato   provinciale   dell'agricoltura   competenti    per
territorio.
   3. I provvedimenti di accertamento, valutazione e liquidazione dei
danni  sono  emanati  dal Direttore del Servizio della caccia e della
pesca, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.