Art. 3. 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un Regolamento che disciplini la concessione del finanziamento di cui all'art. 2 e che preveda, d'intesa con la FIDAL, la costituzione di un apposito organismo che raggruppi i giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.