Art. 3.
 
   1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente  legge  la
Giunta regionale approva un Regolamento che disciplini la concessione
del  finanziamento  di  cui all'art. 2 e che preveda, d'intesa con la
FIDAL, la costituzione di  un  apposito  organismo  che  raggruppi  i
giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.