Art. 4. 1. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'art. 2, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, e' presentata al Servizio delle attivita' ricreative e sportive. Il finanziamento predetto puo' essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalita' di rendicontazione.