Art. 4.
 
   1. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'art.
2,  corredata  da  una  relazione  illustrativa e da un preventivo di
spesa relativi  agli  interventi  da  realizzare,  e'  presentata  al
Servizio  delle  attivita'  ricreative  e  sportive. Il finanziamento
predetto  puo'  essere  erogato  in  via  anticipata  ed  in un'unica
soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce  i  termini  e  le
modalita' di rendicontazione.