Art. 10. Norme finanziarie 1. Agli oneri di spesa di cui all'art. 2, quarto comma, si fa fronte per l'anno 1994 con lo stanziamento di cui al cap. 720 del bilancio 1994 e per gli anni successivi con legge di bilancio. 2. Agli oneri di spesa di cui all'art. 7 si fa fronte per l'anno 1994 con lo stanziamento di cui al cap. 1380 del bilancio 1994 e per gli anni successivi con legge di bilancio. 3. Agli oneri di spesa di cui agli artt. 3 e 8 si fa fronte per l'anno 1994 con la seguente variazione del bilancio 1994 da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Spesa" e per gli anni successivi con legge di bilancio: (Omissis). 4. Agli oneri di cui all'art. 9 si fa fronte per il 1994 con lo stanziamento del cap. 940 e per gli anni successivi con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze 27 ottobre 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20 settembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 22 ottobre 1994.