Art. 10.
                          Norme finanziarie
 
   1. Agli oneri di spesa di cui all'art.  2,  quarto  comma,  si  fa
fronte  per  l'anno  1994  con lo stanziamento di cui al cap. 720 del
bilancio 1994 e per gli anni successivi con legge di bilancio.
   2. Agli oneri di spesa di cui all'art. 7 si fa fronte  per  l'anno
1994  con lo stanziamento di cui al cap. 1380 del bilancio 1994 e per
gli anni successivi con legge di bilancio.
   3. Agli oneri di spesa di cui agli artt. 3 e 8 si  fa  fronte  per
l'anno   1994  con  la  seguente  variazione  del  bilancio  1994  da
apportarsi  per  analogo  importo  agli  stati  di  previsione  della
competenza  e  della  cassa  della  parte  "Spesa"  e  per  gli  anni
successivi con legge di bilancio:
    (Omissis).
   4. Agli oneri di cui all'art. 9 si fa fronte per il  1994  con  lo
stanziamento  del  cap.  940  e  per gli anni successivi con legge di
bilancio.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze 27 ottobre 1994
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20
settembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il  22
ottobre 1994.