Art. 2.
                    comitato tecnico-scientifico
 
   1. E' costituito, quale organo di  consulenza  tecnico-scientifico
della Regione nella materia oggetto della presente legge, il comitato
tecnico-scientifico.
   2. Il comitato, presieduto dal Presidente della giunta regionale o
da un suo delegato, e' composto in qualita' di esperti:
     a) dal Sovrintendente scolastico regionale;
     b) da un magistrato;
     c) da un docente o ricercatore universitario;
     d) da un capo d'Istituto e da un insegnante;
     e) da un esperto di metodologia didattica;
     f)  da  un  dirigente  del  Dipartimento regionale "istruzione e
cultura";
     g) dal responsabile del Centro di documentazione di cui all'art.
3;
     h) da un rappresentante dell'IRRSAE.
   3. Il comitato dura in carica tre anni.
   4. I suoi componenti  sono  nominati,  su  proposta  della  giunta
regionale, dal Consiglio regionale. Ad essi compete il trattamento di
missione   previsto   per   il   personale   regionale  di  qualifica
dirigenziale.