Art. 2. comitato tecnico-scientifico 1. E' costituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifico della Regione nella materia oggetto della presente legge, il comitato tecnico-scientifico. 2. Il comitato, presieduto dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato, e' composto in qualita' di esperti: a) dal Sovrintendente scolastico regionale; b) da un magistrato; c) da un docente o ricercatore universitario; d) da un capo d'Istituto e da un insegnante; e) da un esperto di metodologia didattica; f) da un dirigente del Dipartimento regionale "istruzione e cultura"; g) dal responsabile del Centro di documentazione di cui all'art. 3; h) da un rappresentante dell'IRRSAE. 3. Il comitato dura in carica tre anni. 4. I suoi componenti sono nominati, su proposta della giunta regionale, dal Consiglio regionale. Ad essi compete il trattamento di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale.