Art. 3.
                      Centro di documentazione
 
   1. Con deliberazione della giunta regionale e'  costituito  presso
la  Presidenza  della  giunta  regionale "il Centro di documentazione
sulla criminalita' organizzata e i poteri occulti" con  lo  scopo  di
raccogliere   e   fornire   alle  istituzioni  e  ai  cittadini  ogni
documentazione  utile  al  perseguimento  delle  finalita'   previste
all'art. 1.
   2.  La giunta regionale, con lo stesso atto, individua all'interno
degli uffici regionali la struttura organizzativa a cio'  preposta  e
ne da' comunicazione al Consiglio regionale.
   3.  Il  Centro  si  avvale della consulenza del comitato di cui al
precedente art. 2.