Art. 3. Centro di documentazione 1. Con deliberazione della giunta regionale e' costituito presso la Presidenza della giunta regionale "il Centro di documentazione sulla criminalita' organizzata e i poteri occulti" con lo scopo di raccogliere e fornire alle istituzioni e ai cittadini ogni documentazione utile al perseguimento delle finalita' previste all'art. 1. 2. La giunta regionale, con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa a cio' preposta e ne da' comunicazione al Consiglio regionale. 3. Il Centro si avvale della consulenza del comitato di cui al precedente art. 2.