Art. 4. Aggiornamento dei docenti 1. La Regione sostiene finanziariamente corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola diretti a favorire l'apprendimento di metodologie didattiche che, nello svolgimento delle attivita' ordinarie di insegnamento, siano idonee a garantire un piu' efficace raggiungimento delle finalita' della presente legge. A tal fine essa eroga contributi fino al 50% del loro costo. 2. Le domande di finanziamento dei corsi possono essere presentate alla giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, dall'IRRSAE, dalla Sovrintendenza scolastica o dai Provveditorati agli studi, dai Distretti scolastici, anche su iniziativa o d'intesa sia delle scuole, sia dell'Universita'. 3. Le domande devono essere corredate da un progetto formativo, con una sua dettagliata relazione illustrativa concernente le finalita', gli aspetti organizzativi, l'ambito territoriale di utenza e il preventivo di spesa. 4. La giunta regionale, ai fini dell'ammissibilita' al contributo regionale e della determinazione del suo ammontare, deve tener conto dei seguenti criteri preferenziali: a) la rispondenza dei progetto di corso alla capacita' di concorrere alla prevenzione e alla soluzione dei problemi di devianza e di criminalita' organizzata esistenti sul territorio; b) l'ampiezza di riferimento, provinciale e/o interprovinciale, per la partecipazione dei docenti al corso; c) la validita' della metodologia didattica anche in riferimento alla capacita' di garantire l'integrazione verticale tra i vari ordini di scuola.