Art. 4.
                      Aggiornamento dei docenti
 
   1. La Regione sostiene finanziariamente corsi di aggiornamento del
personale  docente  e  direttivo  della  scuola  diretti  a  favorire
l'apprendimento  di  metodologie  didattiche  che,  nello svolgimento
delle attivita' ordinarie di insegnamento, siano idonee  a  garantire
un piu' efficace raggiungimento delle finalita' della presente legge.
   A tal fine essa eroga contributi fino al 50% del loro costo.
   2. Le domande di finanziamento dei corsi possono essere presentate
alla giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, dall'IRRSAE,
dalla  Sovrintendenza scolastica o dai Provveditorati agli studi, dai
Distretti scolastici,  anche  su  iniziativa  o  d'intesa  sia  delle
scuole, sia dell'Universita'.
   3.  Le  domande  devono essere corredate da un progetto formativo,
con  una  sua  dettagliata  relazione  illustrativa  concernente   le
finalita', gli aspetti organizzativi, l'ambito territoriale di utenza
e il preventivo di spesa.
   4.  La giunta regionale, ai fini dell'ammissibilita' al contributo
regionale e della determinazione del suo ammontare, deve tener  conto
dei seguenti criteri preferenziali:
     a)  la  rispondenza  dei  progetto  di  corso  alla capacita' di
concorrere alla prevenzione e alla soluzione dei problemi di devianza
e di criminalita' organizzata esistenti sul territorio;
     b)  l'ampiezza di riferimento, provinciale e/o interprovinciale,
per la partecipazione dei docenti al corso;
     c) la validita' della metodologia didattica anche in riferimento
alla capacita' di  garantire  l'integrazione  verticale  tra  i  vari
ordini di scuola.