Art. 5.
                         Indagini e ricerche
 
   1.  Per  concorrere allo svolgimento di indagini e ricerche aventi
ad oggetto lo studio della genesi,  delle  forme  e  degli  strumenti
dell'azione   criminale,   specie   nei   rapporti  con  la  pubblica
amministrazione, con  l'economia  e  la  finanza,  la  Regione  eroga
contributi  fino  al  70%  del  loro  costo, a favore di universita',
Distretti scolastici, in collaborazione con gli Istituti  scolastici,
nonche'  delle  associazioni  legalmente  costituite  di studenti, di
insegnanti, di genitori.
   2. Le domande di contributo devono essere presentate  alla  giunta
regionale  entro  il  30  settembre  e  devono essere corredate da un
progetto  di  ricerca  con  una  dettagliata  relazione  illustrativa
concernente  l'ambito  tematico  e  territoriale  della  ricerca,  le
metodologie e gli strumenti della ricerca ed il preventivo di spesa.