Art. 5. Indagini e ricerche 1. Per concorrere allo svolgimento di indagini e ricerche aventi ad oggetto lo studio della genesi, delle forme e degli strumenti dell'azione criminale, specie nei rapporti con la pubblica amministrazione, con l'economia e la finanza, la Regione eroga contributi fino al 70% del loro costo, a favore di universita', Distretti scolastici, in collaborazione con gli Istituti scolastici, nonche' delle associazioni legalmente costituite di studenti, di insegnanti, di genitori. 2. Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale entro il 30 settembre e devono essere corredate da un progetto di ricerca con una dettagliata relazione illustrativa concernente l'ambito tematico e territoriale della ricerca, le metodologie e gli strumenti della ricerca ed il preventivo di spesa.