Art. 6.
                           Borse di studio
 
   1. La giunta regionale assegna borse di studio dell'importo  di  5
milioni per tesi di laurea o di dottorato aventi ad oggetto lo studio
della  genesi  con riferimento agli aspetti socio-culturali, storici,
economico-finanziari, giuridico-amministrativi e della manifestazione
dei fenomeni di criminalita' organizzata, della mafia  e  dei  poteri
occulti.