Art. 6. Borse di studio 1. La giunta regionale assegna borse di studio dell'importo di 5 milioni per tesi di laurea o di dottorato aventi ad oggetto lo studio della genesi con riferimento agli aspetti socio-culturali, storici, economico-finanziari, giuridico-amministrativi e della manifestazione dei fenomeni di criminalita' organizzata, della mafia e dei poteri occulti.